Classificazione Rischi - Antincendio

 

Classificazione aziende in base al rischio incendio

 

LE AZIENDE SONO CLASSIFICATE IN TRE GRUPPI


La valutazione del rischio di incendio all’interno delle aziende viene effettuata secondo la linea guida riportata all’allegato 1 del decreto legislativo del 10 marzo 1998 "criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro"
Per la valutazione del rischio incendio e la relativa classificazione di rischio si deve tener conto: del tipo di attività, del numero di persone presenti, delle dimensioni dell’azienda, dei materiali combustibili, infiammabili, sorgenti di innesco presenti in azienda ecc….


RISCHIO INCENDIO ELEVATO;
Sono classificate a RISCHIO INCENDIO ELEVATO le aziende che hanno alta probabilità di infiammabilità, di propagazione delle fiamme o di esplosione. Possono essere classificate a rischio incendio elevato anche quelle aziende che indipendentemente da quanto citato sopra, la quantità di persone e/o lo stato dei locali possono rendere difficoltose le manovre di evacuazione.

 

RISCHIO INCENDIO MEDIO;
Sono classificate a RISCHIO INCENDIO MEDIO le aziende che per loro caratteriste hanno probabilità di infiammabilità ma che la propagazione dell’incendio è da ritenersi limitata.

I luoghi di lavoro a RISHIO INCENDIO MEDIO sono identificati dal decreto legislativo 16 febbraio 1982 con esclusione alle attività considerate a livello di rischio alto.

Cantieri temporanei e mobili ove si fa uso di fiamme libere o si impiegano materiali infiammabili.


RISCHIO INCENDIO BASSO;

Sono classificate a RISCHIO INCENDIO BASSO le aziende che per loro caratteriste hanno scarsa probabilità di infiammabilità e che nel caso questo accada la probabilità di propagazione dell’incendio è scarsa

La valutazione del rischio incendio deve essere verbalizzata, essa deve tener conto in particolare della data di effettuazione della valutazione, dei pericoli identificati, i lavoratori e le persone particolarmente coinvolte al rischio le azioni intraprese derivanti dai rischi rilevati. L’allegato III del D.M. 10 marzo 1998 definisce le specifiche minime richieste alle vie di uscita e d’emergenza.

sicurezzasullavororoma.it è un servizio Studio Marchetti - Roma. P.I. 09034081001 - by Studio Marchetti